Legge 11 agosto 1991, n.266
LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge;
Art.1.
Finalità e oggetto della legge
1. la
Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività
di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo,
ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale individuato dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i
principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare
i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti.
Art.2.
Attività di volontariato
1. Ai fini
della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di
cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’attività del volontariato
non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario
possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le
spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è
incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonome e
con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui
fa parte.
Art.3.
Organizzazioni di volontariato
1. È
considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito
al fine di svolgere l’attività di cui all’articolo 2, che si avvalga in
modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di
volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al
perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo
solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti,
nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice
civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono
essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, la democraticità
della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative
nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di
ammissione e di esclusione e di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono
essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale
devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità
di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di
volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare
funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da
esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le
attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi
previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste
convenzionate.
Art.4.
Assicurazione degli aderenti ad
organizzazione di volontariato
1. Le
organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che
prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile
verso i terzi.
2. Con decreto del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalle data di
entrata invigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i
relativi controlli.
Art.5.
Risorse economiche
1. Le
organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
-
contributi degli aderenti;
-
contributi di privati;
-
contributi dello Stato, di enti o di istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentare
attività o progetti;
-
contributi di organismi internazionali;
-
donazioni e lasciti testamentari;
-
rimborsi derivanti da convenzioni;
-
entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali.
2. Le
organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei
registri di cui all’articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e
beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono
inoltre, in deroga agliarticoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni
e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni
ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità
previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallostatuto.
3. I beni di
cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione
dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento,
cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed
indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento
della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato
operanti inidentico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello
statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni
del codice civile.
Art.6.
Registri delle organizzazioni di
volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome
1. Le
regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei
registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L’iscrizione ai registri è
condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare
le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le
disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte
nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i registri ci cui all’articolo
3 e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto o
degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province
autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine
di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività
di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province
autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di
diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione
o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il
quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta
notifica decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province
autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all’Osservatorio
nazionale per il volontariato, previsto dall’articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei
registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle
entrata di cui all’articolo 5, comma 1, con l’indicazione nominativa dei
soggetti eroganti.
Art.7.
Convenzioni
1. Lo stato,
le regioni, le province autonome, gli enti locali egli altri enti pubblici
possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da
almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 6 e che dimostrino attitudine
e capacità operative.
2. Le convenzioni devono contenere
disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il
rispetto dei dirittie della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere
forme diverifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le
modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui
all’articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi
sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art.8.
Agevolazione fiscali
1. Gli atti
costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3,
costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo
svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta
di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle
organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite
esclusivamente per fini solidarietà, non si considerano cessioni di beni né
prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; le donazioni
e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico
delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All’articolo 17 della legge 29
dicembre 1990, n.408, come modificato dall’articolo 1 della legge 25 marzo
1991, n.102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Con i
decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri
direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in
denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente
ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di
volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e
che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli apposti
registri. A tal fine, in deroga alle disposizione di cui alla lettera a) del
comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai
sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e
successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2
milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento
della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e
fino ad un massimo di lire 100 milioni."
4. I proventi derivanti da
attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi
imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e
dell’imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documento il loro totale
impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Sulle
domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entità delle
attività, decide il Ministero delle finanze con proprio decreto, di concerto
con il Ministero per gli affari sociali.
Art.9.
Valutazione dell’imponibile
1. Alle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 20, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.598, come sostituito dall’articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n.954.
Art.10
Norme regionali e delle province autonome
1. Le leggi
regionali e provinciali devono salvaguardare l’autonomia di organizzazione e
di iniziativa del volontariato o favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le
organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell’attività
di volontariato, all’interno delle strutture pubbliche e di strutture
convenzionale con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva
delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 6 alla
programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno
titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle
convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo,
secondo quanto previsto dall’articolo 6;
e) le condizioni e le forme di
finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari
aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 6 ai
corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o
promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori
di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Art.11.
Diritto all’informazione ed accesso ai
documenti amministrativi
1. Alle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6, si
applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono
considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
Art.12.
Osservatorio nazionale per il volontariato
1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
gli affari sociali, è istituito l’Osservatorio nazionale per il volontariato,
presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto
da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato
operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L’Osservatorio, che si
avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti
compiti:
-
provvedere al censimento delle organizzazioni di
volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse
svolte;
-
promuovere ricerche e studi in Italia e all’estero;
-
fornire ogni utile elemento per la promozione e lo
sviluppo del volontariato;
-
approvare progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all’articolo 6 per far fronte ad emergenze
sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate;
-
offrire sostegno e consulenza per progetti di
informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente
legge;
-
pubblicare un rapporto biennale sull’andamento del
fenomeno e sulle stato di attuazione delle normative nazionale e regionali;
-
sostenere, anche con la collaborazione delle regioni,
iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
-
pubblicare un bollettino periodico di informazione e
promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie
attinenti l’attività di volontariato;
-
promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza
nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti
istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. È
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere
finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Art.13.
Limiti di applicabilità
1. È fatta
salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate
nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il
servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n.772.
Art.14.
Autorizzazione di spesa e copertura
finanziaria
1. Per il
funzionamento dell’Osservatorio nazionale per il volontariato, per la
dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 12 e per l’organizzazione
della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello
stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All’onere di cui al comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1991, all’uopo utilizzando
parzialmente l’accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione
dei commi 1 e 2 dell’articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1
miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa
fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capito 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l’anno finanziario 1991, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento:
"Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
Art.15.
Fondi speciali presso le regioni
1. Gli enti
di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n.356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un
quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento
di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata
alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per
il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle
organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di
sostenerne e qualificarne l’attività.
2. Le casse di risparmio, fino a
quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo
1 del citato decreto legislativo n.356 del 1990, devono destinare alle medesime
finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo
delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi
dell’articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n.967, e
successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle
norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art.16.
Norme transitorie e finali
1. Fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trenta e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per
l’attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla
data della sua entrata in vigore.
Art.17.
Flessibilità nell’orario di lavoro
1. I
lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo
6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire
delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai
contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione
aziendale.
2. All’articolo 3 della legge 29
marzo 1983, n.93, è aggiunto, infine, il seguente comma: "Gli accordi
sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell’ambito
del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di
organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia,
di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di
turnazioni, compatibilmente con l’organizzazione dell’amministrazione di
appartenenza".
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Istrana, addì 11 agosto 1991
Cossiga
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